I punti della patente non possono essere tolti se nel comune di residenza dell'automobilista non sono ancora stati istituiti i corsi di recupero. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione 20564/2008)respingendo il ricorso del ministero dell'Interno che contestava la competenza in materia del giudice di Pace, sostenendo che la questione dovesse essere decisa dal giudice amministrativo. La vicenda era cominciata quando un automobilista di Treviso, dopo aver commesso una infrazione, aveva subito, oltre alla multa, la decurtazione dei punti della patente; l'uomo aveva prima pagato la multa e successivamente aveva impugnato il verbale davanti al giudice di Pace, ottenendone l'annullamento in quanto la decurtazione dei punti della patente era illegittima in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio. Contro la sentenza del giudice di Pace il ministero dell'Interno aveva proposto ricorso in Cassazione, sollevando una questione di giurisdizione e ritenendo competente il giudice amministrativo. La Corte, dopo avere stabilito la competenza del giudice di Pace, ha rilevato che il giudice ordinario poteva decidere in quanto l'automobilista non contestava la violazione ascrittagli né la sanzione amministrativa irrogata, per la quale aveva provveduto al pagamento in misura ridotta, ma l'illegittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti in assenza dell'istituzione dei corsi per il recupero del punteggio: non essendo pertanto stati istituiti corsi di recupero nel comune di residenza dell'automobilista, la decurtazione dei punti della patente era illegittima, così come correttamente stabilito dal giudice di Pace.