’· Colpo di sonno da farmaco: condannato il medico

Argomento: News malasanità 

Ad una lettura frettolosa, la decisione della sez. IV della Corte di Cassazione Penale può destare scalpore. Conferma la condanna per lesioni colpose a carico di un medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Gorizia denunciato da un paziente al quale aveva somministrato, all’atto della dimissione dopo una prestazione d’urgenza, e senza alcuna informazione, un tranquillante in una dose che poteva provocargli effetti collaterali quali il cosiddetto “colpo di sonno”. Il paziente si metteva alla guida per rincasare quando veniva colto proprio da un colpo di sonno indotto dalla sedazione che il farmaco aveva prodotto e subiva gravi lesioni dopo aver invaso l’opposta corsia di marcia ed essere entrato in collisione con una vettura che procedeva dall’opposto senso di marcia. Veniva quindi aperto un procedimento penale per lesioni colpose sulla scorta della ritenuta responsabilità colposa del medico che, per imprudenza, aveva omesso di avvisare il paziente degli effetti secondari del farmaco assunto in modo tale da non consentirgli di evitare di porsi in pericolo. La sentenza, al di là della sua rilevanza sotto il profilo squisitamente penale, è di estrema importanza perché riporta l’attenzione sul tema del dovere d’informare il paziente e sulla durata di tale dovere che, vale la pena ribadirlo, è dovere contrattuale che caratterizza la prestazione sanitaria. Tale dovere d’informare inizia in una fase, per così dire, pre-contrattuale, nella quale l’informazione è utile al paziente per decidere se poi perfezionare il contratto di cura; deve quindi proseguire durante tutta l’esecuzione del contratto di cura e caratterizzare anche il congedo del paziente al momento delle sue dimissioni; tale congedo deve essere rappresentato dal cosiddetto “foglio di dimissioni” nel quale il paziente deve ricevere informazione scritta sull’eventuale terapia che ha in corso e sugli effetti della medesima e sulla terapia che viene consigliata successivamente alle dimissioni in modo che non sia, improvvisamente, lasciato solo nella cura ma che la sua partecipazione alla cura possa proseguire sino a che non approdi alla consulenza di altro specialista o del medico di famiglia. In questo caso la Corte di Cassazione ha sostenuto che l’avvertimento circa gli effetti secondari del farmaco dovesse essere messo per iscritto proprio nel foglio di dimissioni. Pertanto in difetto di informazione se, come in questo caso, espone il paziente al rischio di subire lesioni, genera sia responsabilità penale, come nel caso descritto, sia una responsabilità civile da inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.



Seguici sui Social Network 
 
FBacebook:
 
News giuridiche grazie a 
   
Centro Studio Difesa del Malato 
 


Tel. e Fax: 0438/420581
Email: segnalazioni@difesamalato.it
 

 
pix
 
     

Copyright ’© 2005-2014. Centro di Studio per la Difesa del Malato. All Rights Reserved.
Questo portale è stato sviluppato da Metarete s.r.l. e utilizza la piattaforma metaNuke

Valid XHTML 1.0 site Valid CSS site