Chi ha ideato un procedimento di lavorazione particolare, brevettandolo, ad assegnando al prodotto finito una denominazione che è inserita anche nel marchio figurativo dell'azienda che la produce, ha diritto di impedire l'imitazione servile e tutelare il proprio marchio.
E i consumatori, per altro verso, hanno diritto ad avere certezza che allorchè venga loro offerta la pizza Pasqualina, come nel caso di specie, si tratti dell'originale e non di un prodotto simile esteticamente ma diverso nella realizzazione del procedimento.
Potrebbe essere riassunta così la storia della Pizza Pasqualina, e del suo ideatore l'istrionico Roberto Ciribolla, titolare della Casa della Pasqualina di Tarzo che ormai da quindici anni lavora alla sua creazione ed in particolare all'elaborato procedimento di realizzazione dell'impasto, che fa la differenza su ogni altro identificando il prodotto Pasqualina.
Ciribolla è stato costretto a ricorrere, in via d'urgenza, con l'assistenza dell'Avv. Nicola Todeschini, alle Sezioni Specializzate per la proprietà industriale del Tribunale di Venezia, ottenendo al fine un accordo che impone ai suoi concorrenti di non utilizzare il procedimento, che peraltro ammettevano di non seguire nemmeno, e di non fare più uso del nome Pasqualina in alcun modo, a pena di pesanti sanzioni.
I media hanno riportato la notizia con interesse, trattandosi di un caso particolare che ha a che fare sia con la tutela della concorrenza leale che dei consumatori: