Inserita il 10 set 2010
Seminario sulla responsabilità del medico ed i profili risarcitori, tra i relatori il Prof. Paolo Cendon, padre del diritto esistenziale che offrirà una panoramica delle ultime novità in tema di risarcimento, e l'Avv. Nicola Todeschini (che interverrà su Consenso informato e risarcimento del danno) anche in qualità di moderatore.
L'occasione di studio è accreditata dall'Ordine degli Avvocati di Trevsio ed organizzato da Mediacampus con la collaborazione di Persona e Danno.
Inserita il 28 mag 2010
Ecco, di seguito, la segnalazione che ci giunge con preghiera di pubblicazione:
Inserita il 21 mag 2010
...la storia di una compagnia di assicurazione che abbandona il proprio assicurato al momento del giudizio ma, per fortuna, viene condannata a pagare anche le spese legali che quest'ultimo ha dovuto sopportare e, in totale, sborsa oltre 200.000 euro di spese (distribuite tra tutte le parti presenti nel giudizio) tra primo e secondo grado per non avere fatto bene il proprio lavoro! E poi si lamentano dell'aumento del valore dei risarcimenti !!
Clicca qui per ascoltare l'intervista all'Avv. Nicola Todeschini
Inserita il 21 mag 2010
Ecco il tetso della segnalazione di una mamma:
Buongiorno
Io sono la mamma di tre bimbe di cui due sono gemelle, per il XXXXX maggio avevamo
prenotato al cune visite presso i vostri ambulatori, una ortopedica per la bimba
più grande (4 anni) e la prima visita oculistica per le gemelle (1 anno), chiedendo di farle tutte lo stesso giorno per una maggiore praticità.
Per quanto riguarda la visita ortopedica è stata fatta, anche se: con appuntamen
to alle 10:30 siamo passate alle 12:30 ... considerato che siamo arrivati in an
ticipo per pagare il ticket più di due ore di attesa. La cosa peggiore è stata q
uella delle gemelle le quali hanno diritto all'esenzione per prematurità gemella
re, siccome sulla richiesta del medico (per errore) non era indicata la sigla d
ell'esenzione ma era indicata come non esente le piccole non hanno potuto fare l
a visita, ho perfino chiesto agli infermieri che fanno l'accetazione nell'ambula
torio (su indicazione dell'impiegato allo sportello) di far modificare dal medic
o o addiritura rifare la richiesta, ma loro non mi hanno neppure fatto avvicinar
e ai medici!!! Ho anche chiesto di fare comunque la visita (visto che ero preno
tata da tempo! ed inoltre le piccole erano già li!) che poi avrei regolarizzato i
l tutto portando magari il giorno successivo la richiesta, mi hanno "portato" da
vanti all'impiegata che mi aveva dato le indicazioni e l'hanno rimproverata perc
hè non doveva permettersi di darmi le indicazioni che mi aveva dato.
Il giorno successivo (18 c.m.) ho chiamato il CUP con una nuova richiesta per p
oter rifare la prenotazione e non c'è posto prima del 2011. Mi dite dove sta tut
ta la CURA ED UMANITA'nei confronti dei bambini che una struttura rinomata come
il Gaslini dovrebbe avere?????? Vi pare giusto che in un caso così una famiglia
si debba muovere 100.000 volte per dei piccoli cavilli burocratici??? e tutto ci
ò per chè io li non conscevo nessuno che mi rifacesse la richiesta??? Inoltre i
o e mi o marito lavoriamo entrambi per cui oltre al disagio per le bimbe per ess
ere state sballottate di qua e di la per niente perdiamo anche ulteriori giorni
di lavoro ... Intanto spero che le mie bimbe non abbiano alcun problema agli occ
hi perchè chissà quando riusciremo a fare questa benedetta visita!!!!!!!!!!!!!!!
Purtroppo non è la prima volta che ho a che fare col Gaslini e ne subisco le con
seguenze in questo modo, lo scorso anno il 23 di aprile ho dovuto portare la mia
bimba grande al pronto soccorso perchè era caduta e si era fatta un taglio al v
iso (le hanno dovuto dare i punti) nonostante avessi detto all'infermiera dell'a
ccettazione che ero al termine di una gravidanza gemellare (cosa evidente dal mo
ment o che le bimbe sono nate 3 giorni dopo premature e pesavano più di 2 kg cia
scuna!!!!) mi ha lasciato in sala d'attesa dalle 17:30 circa alle 21 passate!!!!
!!!
Detto questo non posso che RINGRAZIARVI per la disponibilità e lasciare giuducar
e a voi!!!
Saluti!
Ps.:Sul sito è riportata in grande stile la "CARTA DE DIRITTI DEI BAMBINI"... qu
alidiritti? e di quali bambini?
Inserita il 21 mag 2010
Basta con l'irresponsabilità, vogliamo che sia fatta chiarezza sulle responsabilità della tragedia sfiorata a San Fior. Chi ha realizzato quella copertura, chi ha omesso i controlli sulla sicurezza dell'immobile, devono rispondere anche se, per pura fatalità, non ci sono state vittime.
Chi anche solo ha la custodia di immobili aperti al pubblico deve prevedere controlli periodici sulla loro sicurezza e, se non lo fa, deve essere richiamato alle proprie responsabilità. La responsabilità poi di chi ha costruito deve solo accompagnarsi a quella di chi omette controlli, altrimenti l'incolumità dei nostri bambini e comunque di chiunque acceda agli immobili aperti al pubblico sarà sempre a rischio.
Vogliamo risposte chiare, pubbliche, pretendiamo serietà.
Ascolta l'intervista su RadioTop
Inserita il 14 mag 2010
Pubblicato su Persona e Danno un saggio dell'Avv. Nicola Todeschini in tema di responsabilità medica, danno esistenziale a commento di una pronuncia del Tribunale di Napoli del 13 gennaio 2007.
Inserita il 12 mag 2010
Riportiamo di seguito la segnalazione di un nostro lettore:
Buongiorno,
mi chiamo XXXX, mia madre è morta lo scorso XX febbraio presso gli Ospedali Riuniti di Foggia; a seguitodi un'infiltrazione metastica a livello midollare da carcinoma della mammella.
Il carcinoma le fu diagnosticato circa 7 anni fa al quale è seguito intervento chirurgico con relativa chenioterapia e radioterapia.
Poi nel 2007 sono comparse delle metastasi a livello scheletrico, curate anch'esse con chemioterapia.
Dopo di ciò tutti i controlli effettuati da mia madre, (TAC con metodo di contrasto total body e PET), risultavano essere sovrapponibili fino al 2009, quando il marcatore tumorale,(CA 15-3), risultava essere alterato e le piastrine erano diminuite leggermente.
Alle tante domande fatte da mia madre al medico - oncologo seguiva una sola risposta data il più delle volte dalla caposala, nonchè moglie dell'oncologo, :"Non ti preoccupare non è niene; a volte capita".
In seguito sono comparse delle protuberanze a livello cutaneo e i primi dolori alle articolazioni inferiori.
Dopo tanta insistenza da parte di mia madre e di suo arbitrio ha consultato un Ginecologo ed un odontoiatra per indagare qualora le metastasi si fossero attaccate ai tessuti molli, con esito negativo.
Il marcatore tumorale continuava ad essere alterato,le protuberanze aumentavano e le piastrine diminuivano e mia madre piangeva per i dolori agli arti inferiori e la risposta del medico - oncologo era sempre la stessa : "NEUROPATIA".
Dopo tanto insistere da parte di mia madre e quasi arbitrariamente si fece analizzare una delle tante protuberanze che, ormai, le avevano devastato il corpo e si fece analizzare il midollo osseo.
La risposta non fù : " E'NORMALE", ma le protuberanze si svelarono metastasi ed il midollo osseo risultava essere infiltrato.
Dopo di ciò le piastrine continuavano a dimuinire in maniera vertiginosa ed il medico - oncologo decise di somministrare una pappa di piastrine per poter effettuare un ciclo di chemioterapia. Fino al XXX gennaio, quando la caposala liquidò mia madre dicendo che secondo il protocollo non c'era più niente da fare,raccomandandosi di non portare mia madre da nessuna parte e di aspettare solo che arrivasse la morte.
Sono stati giorni di orrore e sgomento che ci hanno portati ad un ultimo tentativo estremo, (COnsulto presso un'altro centro Oncologico presente sempre presso gli Ospedali Riuniti di Foggia), che ha tenuto mia madre in vita un'altro mese circa.
Mi scuso per essermi appropriato di terminologie non mie, ma vorrei che quello che è successo a mia madre, XXX, non accadesse più a nessuno.
Inserita il 22 apr 2010
Italia Oggi si occupa di Malasanità e, per ascoltare la voce di chi difende i pazienti, interpella l'Avv. Nicola Todeschini, giurista del centro di Studio per la Difesa del Malato, che discute di rapporto contrattuale, delicatezza nella nomina dei CTU ecc. ecc.
Clicca QUI.
Inserita il 10 apr 2010
Somatoline ci è stata descritta correttamente o la pubblicità ha evidenziato informazioni non corrette?
L'autorità garante ha deifnito scorrette alcune pratiche commerciali , vietandone la diffusione:
DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
c) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
d) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera D), del presente provvedimento, posta in essere dalla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20 e 21, comma 1, lettera b), e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
e) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro);
f) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera b), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);
g) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria di 120.000 € (centoventimila euro);
h) che alla Società Italo Britannica L.Manetti-H.Roberts & C. S.p.A. sia irrogata, con riguardo alla pratica commerciale scorretta di cui alla precedente lettera d), una sanzione amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro).
ASSEGNA
un termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del Codice del Consumo per il necessario adeguamento delle confezioni di vendita dei prodotti a marchio Somatoline Trattamento Gel Snellente Total Body; Trattamento Snellente Intensivo Notte; Trattamento Solare Snellente e Trattamento Pancia e Fianchi attraverso: la rimozione delle quantificazioni in percentuali e centimetri delle riduzioni ottenibili con l’impiego dei prodotti; la rimozione della dicitura Innovazione, l’eliminazione dei generici riferimenti ai test clinici ovvero l’inserimento di una completa informativa al riguardo, nonché l’eliminazione delle indicazioni volte ad attestare che i componenti dei diversi prodotti possono favorire la mobilitazione del grasso localizzato.
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere e), f), g) e h) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
Inserita il 10 apr 2010
L'avevamo più volte ricordato, (clicca QUI)ai consumatori, di stare attenti: affidarsi a chi, per soffiare clienti agli avvocati, vuole fra credere di mettere in campo un servizio gratuito, ma che gratuito non è, può essere sin troppo oneroso. La mancanza di chiarezza, poi, sulle clausole che regolano il rapporto, è ancor più biasimevole perchè fa apparire il "mercato" dei sinistri come privo di regole. E' singolare che agli avvocati non sia permessa vera pubblicità e che alle infortunistiche sia consentito invece fare credere di realizzare servizi gratuiti che invece gratuiti non sono pur essendo svolti, tra l'altro, da soggetti che non hanno certo un percorso d'istruzione ed approfondimento quale quello degli avvocati.
Ecco cosa rileva l'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, salnzionando con la però esigua multa di 15.000,00 euro Zeta Infortunistica:
Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere da Zeta Infortunistica, consistente nel promuovere sia sul sito www.zetainfortunistica.it/servizi_gratuiti.php, sia sulla cartellonistica ubicata presso la sua sede, la possibilità per i consumatori di avvalersi gratuitamente di alcuni servizi per la liquidazione di sinistri automobilistici, fra cui quelli di “consulenza e assistenza legale”. Più precisamente, sulla prima pagina del sito internet in questione, vi è un’icona denominata “servizi gratuiti”, cliccando la quale si accede ad una pagina contenente l’elenco dei servizi offerti gratuitamente dal professionista, che è comprensivo della “consulenza ed assistenza legale”. In realtà, come si evince dalla memoria del 6 aprile 2009, l’attività prestata da Zeta Infortunistica riguarda esclusivamente la parte stragiudiziale della gestione di un caso assicurativo. Pertanto, i servizi offerti dal professionista consistono nella richiesta al consumatore di una delega stragiudiziale a rappresentarlo “presso tutti gli uffici e le autorità competenti al fine di ottenere in via transattiva il risarcimento relativo all’incidente stradale”. Al consumatore viene contestualmente richiesta anche la delega a Zeta Infortunistica ad incaricare un legale con lei convenzionato “qualora si dovesse rendere necessario aprire un contenzioso con la compagnia”. Tali richieste vengono effettuate, tra l’altro, nella fase di avvio della pratica automobilistica di risarcimento, fase in cui il consumatore è privo delle necessarie informazioni in merito all’eventualità di un’azione legale, azione che esula, come detto, dal campo di intervento del medesimo professionista e che è, ovviamente, a titolo oneroso.
Nei messaggi promozionali segnalati, ossia al momento dell’aggancio del consumatore, non viene fatta menzione delle caratteristiche e delle limitazioni del servizio offerto da Zeta Infortunistica, né delle condizioni che renderebbero necessaria l’apertura di un contenzioso con le compagnie assicuratrici che manifestino opposizione in fase di liquidazione del danno. In altri termini, sul citato sito internet e sulla cartellonistica, oltre a non essere esplicitate le condizioni di fornitura dell’assistenza legale gratuita, non è mai definito in cosa essa consista. Né, d’altra parte, tali informazioni sono fornite al consumatore al momento della firma della delega stragiudiziale. Ne consegue che il consumatore è privo dei necessari elementi conoscitivi che gli consentono di effettuare una scelta commerciale consapevole.
L’eventuale assistenza legale, qualora si renda necessaria, viene fornita da soggetti terzi rispetto a Zeta Infortunistica ed è ovviamente priva del requisito della gratuità.
Nella pubblicità sul sito internet e sulla cartellonistica non viene, inoltre, fornita alcuna esplicita indicazione circa il fatto che, a seguito della revoca della delega alla Zeta Infortunistica, il consumatore sarà tenuto a pagare 500 euro, somma qualificata come “costo di istruzione della pratica”. D’altra parte, la delega si limita a riportare la dicitura “salvo revoca della nomina, la gestione della pratica in oggetto non comporterà alcuna spesa…”, senza alcun riferimento al versamento di 500 euro dovuto in caso di revoca.
Dagli atti istruttori è, altresì, emerso che è previsto il pagamento, a carico dell’assistito, del 10% della liquidazione del danno qualora l’assistenza della Zeta Infortunistica venga richiesta per le pratiche di gestione di garanzie dirette (polizze infortuni, grandine, atti vandalici, furti). Secondo quanto riferito nella memoria citata, tale informazione è presente solo sulla tabella prezzi affissa presso la sede di Zeta Infortunistica. Il consumatore non viene informato neppure di tale costo al momento della promozione del servizio sul sito internet e sulla cartellonista.
In definitiva, al consumatore vengono fornite informazioni fuorvianti e/o poco trasparenti in merito alle condizioni alle quali Zeta Infortunistica eroga il proprio servizio di assistenza per la liquidazione di sinistri automobilistici, impedendogli di effettuare una scelta commerciale consapevole. Alla luce di ciò, la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21 e 22 del Codice del Consumo.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale ed è falsa od idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”.
In particolare, quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte Zeta Infortunistica il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla completezza delle informazioni fornite ai consumatori nella promozione dell’offerta dei propri servizi. Si tratta di informazioni necessarie al consumatore per una piena cognizione della reale convenienza dell’offerta del professionista. Tale messaggio risulta pertanto idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo a compiere una scelta commerciale non consapevole.
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